La legge di Bilancio 2026 ha introdotto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, in sostituzione del precedente sistema del silenzio-assenso. Le Direttive della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), adottate il 19 giugno 2026, ne definiscono le modalità operative e sostituiscono integralmente la precedente deliberazione COVIP del 24 aprile 2008.
Le nuove regole si applicano alle assunzioni a partire dal 1° luglio 2026. Di seguito un quadro riepilogativo per datori di lavoro e lavoratori.
1. Chi è coinvolto
| Categoria | Trattamento |
| Prima assunzione nel privato (esclusi domestici) | Adesione automatica piena: TFR e contribuzione di datore e lavoratore, salvo rinuncia entro 60 giorni |
| Non di prima assunzione, già iscritto con versamento di TFR | Adesione automatica “adattata”: si applica salvo scelta diversa entro 60 giorni |
| Non di prima assunzione, iscritto senza versamento di TFR | Il meccanismo non opera: il TFR resta gestito secondo l’art. 2120 del codice civile |
| Assunti fino al 30 giugno 2026, ancora silenti | Resta il regime previgente: TFR destinato al comparto garantito in essere |
| Dipendenti pubblici | Esclusi: continua ad applicarsi il d.lgs. 124/1993 |
| Contratti a termine inferiori a 60 giorni o rapporto cessato prima del termine | Il meccanismo di adesione automatica non si perfeziona |
2. Come funziona il meccanismo
Lavoratori di prima assunzione
- Decorrenza: dalla data di assunzione il lavoratore è considerato automaticamente “aderente” a una forma pensionistica complementare, non si tratta di un semplice silenzio-assenso.
- Finestra di rinuncia: 60 giorni dalla data di assunzione. La rinuncia è un atto unilaterale recettizio, con efficacia retroattiva (ex tunc).
- Cosa viene devoluto: non solo il TFR, ma anche la contribuzione a carico di datore e lavoratore, secondo gli accordi collettivi applicabili. Eccezione: se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo, il lavoratore può rifiutare la propria quota di contribuzione (non il TFR) entro 60 giorni.
- Fondo di destinazione: individuato in base alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale). In presenza di più fondi, prevale quello indicato da accordo aziendale o, in mancanza, quello con più iscritti in azienda. In assenza di qualsiasi accordo si applica il fondo residuale COMETA, con il solo conferimento del TFR.
- Versamenti: partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma retroagiscono alla data di assunzione.
- Esclusioni: contratti a termine inferiori a 60 giorni e rapporti che cessano prima dello scadere del termine.
Lavoratori non di prima assunzione (nuovo rapporto dopo il 30 giugno 2026)
- Dichiarazione obbligatoria: il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sull’esistenza di un’adesione pregressa con versamento di TFR, anche parziale.
- Se l’adesione pregressa con TFR esiste: si applica l’adesione automatica, salvo scelta esplicita diversa entro 60 giorni.
- Se non esiste (o non prevede TFR): il TFR resta gestito secondo l’art. 2120 del codice civile (eventualmente al Fondo Tesoreria INPS). Il lavoratore può sempre cambiare scelta in futuro.
- Riscatto pregresso: chi ha riscattato integralmente la posizione nel rapporto precedente non rientra nell’automatismo.
3. Obblighi del datore di lavoro
- Informativa dettagliata al momento dell’assunzione: accordi collettivi applicabili, meccanismo di adesione automatica, fondo di destinazione, scelte disponibili e relative tempistiche.
- Raccolta della dichiarazione sulla posizione previdenziale pregressa, per i lavoratori non di prima assunzione.
- Verifica di adeguatezza del fondo di destinazione rispetto alle Istruzioni COVIP sui criteri minimi di investimento, prima di avviare i versamenti.
- Comunicazione al fondo dell’adesione automatica e avvio dei versamenti, anche con effetto retroattivo.
- Gestione del periodo di prova: se l’accordo collettivo esclude versamenti contributivi durante la prova, il TFR va comunque versato dal giorno dell’assunzione; i contributi solo dopo il superamento della prova.
4. Sintesi per fasi
| Fase | Datore di lavoro | Lavoratore |
| Giorno 0 (assunzione) | Consegna informativa dettagliata su accordi collettivi, meccanismo, fondo di destinazione, scelte e tempistiche | Viene considerato “aderente” dalla data di assunzione, salvo rinuncia |
| Giorni 1–60 (finestra di scelta) | Raccoglie eventuale dichiarazione su posizione previdenziale pregressa (non di prima assunzione) | Può rinunciare, scegliere un altro fondo, destinare una percentuale del TFR o lasciarlo in azienda |
| Dal giorno 61 | Comunica l’adesione al fondo e avvia i versamenti, con effetto retroattivo alla data di assunzione | Riceve dal fondo notizia dell’adesione e delle linee di investimento applicate |
5. Riferimenti normativi
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026), art. 1, commi 204–205
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8 (commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 9) e art. 9-bis
- Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), Direttive in materia di adesione automatica, Deliberazione del 19 giugno 2026
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Portale della Previdenza Complementare — FAQ su adesione automatica e destinazione del TFR

FAQ — Domande frequenti sull’adesione automatica alla previdenza complementare
Cos’è l’adesione automatica alla previdenza complementare?
Dal 1° luglio 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i lavoratori domestici) vengono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare a partire dalla data di assunzione, salvo rinuncia esplicita entro 60 giorni. Non si tratta di un semplice silenzio-assenso: il lavoratore è considerato “aderente” già dal primo giorno.
Quanto tempo ho per scegliere cosa fare del mio TFR?
60 giorni dalla data di assunzione. Entro questo termine il lavoratore può:
- rinunciare all’adesione automatica e lasciare il TFR in azienda (art. 2120 c.c.);
- scegliere liberamente un altro fondo pensione;
- destinare solo una percentuale del TFR alla previdenza complementare, se previsto dagli accordi collettivi.
Cosa succede se non faccio nessuna scelta entro 60 giorni?
In assenza di scelta esplicita, scatta automaticamente l’adesione al fondo pensione negoziale di riferimento previsto dal contratto collettivo applicato in azienda. Vengono devoluti l’intero TFR e la contribuzione di datore di lavoro e lavoratore, nella misura prevista dagli accordi. Se non esiste alcun accordo collettivo, l’adesione automatica avviene verso il fondo residuale COMETA, con il solo conferimento del TFR.
I versamenti partono dal sessantesimo giorno?
No. I versamenti iniziano dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma retroagiscono e comprendono quanto dovuto fin dalla data di assunzione. La decorrenza dell’adesione resta sempre il primo giorno di lavoro.
Questa novità riguarda anche chi ha già un lavoro?
Le nuove regole riguardano i lavoratori di prima assunzione dopo il 30 giugno 2026 e, con alcuni adattamenti, anche chi cambia lavoro dopo tale data ed è già iscritto a un fondo pensione con versamento di TFR (anche parziale). Non riguardano invece chi mantiene lo stesso rapporto di lavoro: per questi lavoratori non è previsto alcun obbligo informativo a carico del datore.
Sono già iscritto a un fondo pensione e cambio lavoro: cosa cambia per me?
Il nuovo datore di lavoro deve chiederti una dichiarazione sulla tua posizione previdenziale pregressa:
- se risulti già iscritto con versamento di TFR (anche parziale), si applica l’adesione automatica al nuovo fondo di riferimento, salvo tua scelta diversa entro 60 giorni;
- se non versi TFR alla forma pensionistica (es. solo contributi) oppure non hai un’adesione pregressa, il meccanismo automatico non si attiva e il TFR resta gestito secondo l’art. 2120 del codice civile.
Ho riscattato interamente la mia posizione nel lavoro precedente: rientro nell’automatismo?
No. Chi ha riscattato integralmente la posizione individuale maturata nel rapporto di lavoro precedente non rientra nel meccanismo di adesione automatica, perché non risulta più avere una posizione in essere presso una forma pensionistica complementare.
Sono esonerato dal versare la mia quota di contribuzione?
Sì, in un caso specifico: se la tua retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale annuo (art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995), puoi dichiarare entro 60 giorni dall’assunzione di non voler destinare la tua quota di contribuzione alla previdenza complementare. Questa scelta riguarda solo la contribuzione personale, non il TFR.
Con un contratto a termine breve si applica comunque l’adesione automatica?
No. Se il contratto a termine ha una durata inferiore a 60 giorni, il meccanismo non si applica, perché non sarebbe garantito un periodo di riflessione sufficiente. Allo stesso modo, se il rapporto di lavoro cessa prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si perfeziona. Resta comunque possibile per il lavoratore aderire con una scelta esplicita.
Quali obblighi ha il datore di lavoro nei miei confronti?
Il datore di lavoro deve, al momento dell’assunzione:
- fornire un’informativa dettagliata su accordi collettivi applicabili, meccanismo di adesione automatica, fondo di destinazione, scelte disponibili e tempistiche;
- per i lavoratori non di prima assunzione, raccogliere la dichiarazione sulla posizione previdenziale pregressa;
- verificare che il fondo di destinazione sia adeguato ai criteri minimi fissati dalle Istruzioni COVIP;
- comunicare l’adesione automatica al fondo e avviare i versamenti, anche con effetto retroattivo.
Questa disciplina si applica anche ai dipendenti pubblici?
No. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono esclusi: per loro continua ad applicarsi la disciplina del D.Lgs. 124/1993, con regole specifiche definite dalle parti istitutive dei rispettivi fondi di previdenza complementare.
Le presenti FAQ hanno finalità informativa e non sostituiscono la consultazione del testo normativo integrale. Per casi specifici si raccomanda di contattare lo Studio.
Nota
Il presente documento ha finalità informativa e di sintesi. Le Direttive COVIP del 19 giugno 2026 sono in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; resta da emanare il decreto interministeriale attuativo per alcuni aspetti residui (tra cui la portabilità della posizione individuale). Per l’applicazione a casi specifici si raccomanda la consultazione del testo normativo integrale e delle fonti ufficiali.