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Novità TFR e Previdenza Complementare: le nuove regole per le assunzioni dal 1° luglio 2026

A partire dal 1° luglio 2026, entrerà in vigore un nuovo meccanismo che impatterà in maniera significativa sui tempi di scelta dei lavoratori, andando a stringere le maglie di una normativa (il D.Lgs. 252/2005) che già oggi regola il cosiddetto “silenzio-assenso”.

1. La Novità Principale: Riduzione dei termini e “Silenzio-Assenso” accelerato

Attualmente, i lavoratori dipendenti hanno 6 mesi di tempo dalla data di assunzione per decidere cosa fare del proprio TFR (tramite il Modello TFR2).

Con la riforma, per tutti i lavoratori neoassunti a partire dal 1° luglio 2026, il termine temporale per decidere la destinazione del TFR viene drasticamente ridotto da 6 mesi (180 giorni) a soli 60 giorni.

Entro questi 60 giorni, il dipendente dovrà comunicare esplicitamente all’azienda se destinare il TFR a un Fondo Pensione oppure mantenerlo in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS).

L’Adesione Automatica (Silenzio-Assenso) In caso di mancata consegna del modulo entro i 60 giorni, la legge fa scattare il meccanismo del silenzio-assenso. Il TFR maturando verrà destinato automaticamente al fondo pensione negoziale previsto dal CCNL applicato dall’azienda (cosiddetto auto-enrolment).

2. L’Irreversibilità della scelta e la “Portabilità” del Fondo

È fondamentale informare i dipendenti che la destinazione al Fondo Pensione è, per legge, IRREVERSIBILE. Che il TFR finisca nel fondo per scelta esplicita del lavoratore o per “silenzio-assenso” (scaduti i 60 giorni), non sarà mai più possibile riportare il TFR in azienda. Se, invece, il lavoratore sceglie subito di lasciare il TFR in azienda, mantiene il diritto di cambiare idea in qualsiasi momento futuro e trasferirlo a un fondo.

Attenzione: non si torna in azienda, ma si può cambiare Fondo È importante chiarire ai lavoratori che l’irreversibilità riguarda il “sistema” della previdenza complementare, non il singolo fondo. Se un dipendente decide (o vi finisce per silenzio-assenso) di versare il TFR al fondo del CCNL, non potrà mai più farlo tornare in busta paga o in azienda, ma potrà sempre decidere in futuro di trasferire la sua posizione verso un altro fondo pensione (es. un fondo aperto o un Piano Individuale Pensionistico – PIP scelto da lui), nel rispetto delle tempistiche dettate dalla legge (di norma dopo 2 anni di permanenza).

3. I nuovi obblighi per il Datore di Lavoro e le assunzioni con “Storico”

Per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026 in poi, la Legge impone alle aziende di consegnare al dipendente un’informativa dettagliata. Inoltre, vi è il delicato obbligo di verifica pregressa.

Il caso del lavoratore già iscritto a un fondo: Ipotizziamo che la Vostra azienda assuma un dipendente il 1° agosto 2026. Questo lavoratore, in un suo precedente impiego, aveva già scelto di destinare il TFR a un fondo pensione. In questo caso, il lavoratore non può più scegliere di lasciare il TFR in azienda. Essendo la scelta irreversibile, il vincolo lo “insegue” anche nei successivi rapporti di lavoro. L’unica cosa che il lavoratore assunto il 1° agosto dovrà fare è indicarVi a quale fondo volete che l’azienda versi il TFR (se continuare nel suo vecchio fondo, in uno nuovo, o in quello del vostro CCNL).

Cosa fare se il dipendente “furbetto” o pentito chiede di fermare i versamenti? Capita sovente che un lavoratore già iscritto a un fondo in passato, arrivato nella nuova azienda, firmi una richiesta o dichiari di non voler più versare al fondo, chiedendo di trattenere il TFR in azienda. L’Azienda deve tassativamente rifiutare tale richiesta. La normativa (D.Lgs. 252/2005) non ammette deroghe: il datore di lavoro deve rispettare la legge e continuare a versare al fondo. Accondiscendere alla richiesta del dipendente (anche se scritta e firmata da lui) è contra legem ed esporrebbe l’azienda a sanzioni e all’obbligo di risarcire di tasca propria i contributi non versati al fondo.

Ricordiamo che la firma e la compilazione del modello TFR2 da parte del dipendente e tutte le informazioni che vengono dallo stesso date sono comunque vincolanti per l’azienda che comunque non può e non deve indagare sulle dichiarazioni rese dal dipendente stesso.

4. FAQ Operative: Casistiche specifiche a cavallo della norma

D: Cosa succede ai dipendenti che ho assunto PRIMA del 1° luglio 2026? R: Si applica la vecchia normativa: hanno ancora 180 giorni (6 mesi) per decidere. Tuttavia, la regola del silenzio-assenso vale anche per loro: scaduti i 6 mesi senza scelta, il TFR finisce irreversibilmente nel fondo CCNL.

D: E per i lavoratori assunti DOPO il 1° luglio 2026?

R: Hanno a disposizione esclusivamente 60 giorni per la scelta, pena il versamento automatico e irreversibile al fondo.

D: Ho assunto un dipendente a tempo determinato a maggio 2026. A settembre 2026 (dopo il 1° luglio) intendo TRASFORMARLO a tempo indeterminato o PROROGARLO. Quale regola si applica?

R: Si applica la vecchia regola dei 180 giorni. La trasformazione o proroga costituiscono la prosecuzione del rapporto nato prima della riforma. I termini del lavoratore non si azzerano e non subiscono la riduzione a 60 giorni.

Lo Studio rimane a Vostra completa disposizione per supportarVi nella corretta erogazione delle informative obbligatorie e per la gestione delle pratiche di assunzione in linea con la nuova normativa.

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